Corte di cassazione, ordinanza 13 ottobre 2020 n. 22066

13 Ottobre 2020

Nullità della somministrazione e diritti del somministrato nella costituzione del rapporto con l’utilizzatore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Dopo la costituzione del rapporto con l’utilizzatore in conseguenza della nullità del contratto di somministrazione, un lavoratore aveva visto ridursi la retribuzione erogata rispetto a quella percepita nel corso del rapporto di somministrazione e aveva pertanto agito in giudizio per chiedere all’utilizzatore le notevoli differenze. In base all’interpretazione letterale dell’art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003, la Corte, cassando la sentenza d’appello favorevole al dipendente, afferma che unicamente per il periodo in cui la somministrazione ha avuto luogo, prima dell’accertamento della sua irregolarità/nullità, tutti gli atti di gestione del rapporto (compresa la determinazione dell’ammontare della retribuzione) s’intendono come compiuti dall’utilizzatore. Ma quando la trilateralità del rapporto di lavoro venga meno a seguito dell’accertamento dell’irregolarità del contratto di somministrazione, l’utilizzatore sarebbe, secondo la Corte, libero di gestire il rapporto, secondo le regole applicate in azienda.