Corte di cassazione, ordinanza 13 ottobre 2020 n. 22066
Nullità della somministrazione e diritti del somministrato nella costituzione del rapporto con l’utilizzatore.
Dopo la costituzione del rapporto con l’utilizzatore in conseguenza della nullità del contratto di somministrazione, un lavoratore aveva visto ridursi la retribuzione erogata rispetto a quella percepita nel corso del rapporto di somministrazione e aveva pertanto agito in giudizio per chiedere all’utilizzatore le notevoli differenze. In base all’interpretazione letterale dell’art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003, la Corte, cassando la sentenza d’appello favorevole al dipendente, afferma che unicamente per il periodo in cui la somministrazione ha avuto luogo, prima dell’accertamento della sua irregolarità/nullità, tutti gli atti di gestione del rapporto (compresa la determinazione dell’ammontare della retribuzione) s’intendono come compiuti dall’utilizzatore. Ma quando la trilateralità del rapporto di lavoro venga meno a seguito dell’accertamento dell’irregolarità del contratto di somministrazione, l’utilizzatore sarebbe, secondo la Corte, libero di gestire il rapporto, secondo le regole applicate in azienda.