Corte di cassazione, ordinanza 14 luglio 2021 n. 20059

14 Luglio 2021

Nel pubblico impiego, l’organo competente a svolgere il procedimento disciplinare si individua sulla base della sanzione in astratto prevista dalla norma per quel tipo di mancanza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Com’è noto, nel pubblico impiego contrattualizzato, la competenza per lo svolgimento del procedimento disciplinale è ripartita tra vari organi, in funzione del tipo di sanzione. Nel caso giudicato, un Ministero sosteneva corretto individuare l’organo competente sulla base di una valutazione ex ante del possibile esito della procedura sanzionatoria. Lo smentisce la Corte, ribadendo il proprio orientamento interpretativo, secondo il quale la scelta va fatta in base alla sanzione prevista in astratto dalla norma disciplinare per quel tipo di comportamento.