Corte di cassazione, ordinanza 14 ottobre 2020 n. 22217

14 Ottobre 2020

Ancora sul contenuto della comunicazione di apertura della procedura di mobilità/licenziamento collettivo e sui possibili riflessi sul piano della tutela dei singoli licenziati.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, un’impresa aveva ristretto la platea del personale da licenziare collettivamente a una sola unità produttiva, senza indicare, nella comunicazione di apertura della relativa procedura, oltre alle ragioni della riduzione, anche i motivi di tale limitazione. Confermando l’annullamento del licenziamento, la Corte ricorda la propria giurisprudenza al riguardo, ribadendo che l’impresa può ben limitare i licenziandi a una sola unità produttiva, ma deve specificatamente indicare le ragioni di tale limitazione già nella lettera di apertura della procedura. Infine, poiché l’assenza di una tale indicazione si risolve in un’erronea scelta del personale da licenziare, la relativa violazione comporta la tutela reintegratoria (in regime di legge n. 92/12, c.d. Fornero).