Corte di cassazione, ordinanza 15 luglio 2019 n. 18884

15 Luglio 2019

La mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale dà luogo a un danno non patrimoniale presunto del dipendente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce il principio per cui, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale è fonte di danno non patrimoniale presunto, perché l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione di detto interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa.
Sezione: rapporto di lavoro