Corte di cassazione, ordinanza 17 febbraio 2022 n. 5247

17 Febbraio 2022

Niente solidarietà del committente per i crediti per ferie non godute dei dipendenti dell’appaltatore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un giudizio in cui era invocata la solidarietà del committente da parte di un dipendente dell’appaltatore inadempiente per il pagamento dell’indennità ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, l’impresa convenuta aveva anzitutto obiettato che, essendo una società a totale capitale pubblico, non le sarebbe applicabile la regola della solidarietà. La Corte nega la fondatezza di tale difesa, considerando che l’esclusione dalla solidarietà è stabilita dall’art 29 2° comma del D. Lgs. n. 276 del 2003 unicamente per le Amministrazioni pubbliche. Ciò precisato, la Corte rigetta peraltro la domanda, ricordando che la solidarietà del committente negli appalti di servizi è stabilita dalla legge unicamente con riguardo ai “trattamenti retributivi”, da intendere in senso stretto, con esclusione pertanto dei crediti aventi natura di risarcimento danno, come appunto la c. d. “indennità per le ferie non godute”. (Altrove è peraltro precisato che l’indennità ferie non godute ha natura mista, risarcitoria e retributiva ed è utile per il calcolo del T.F.R., per gli accessori e ai fini contributivi: cfr. Cass. n. 301/2020 o n. 1757/2016) )