Corte di cassazione, ordinanza 17 gennaio 2022 n. 1242
Ancora sull’ambito di scelta nel licenziamento collettivo.
La Corte ribadisce il principio che limitare l’ambito della scelta del personale da licenziare collettivamente a uno o più reparti dell’azienda è legittimo solo se le ragioni della delimitazione e di quelle per cui non si ritenga di ovviarvi col trasferimento di uno o più dipendenti in sedi di lavoro vicine siano state dettagliatamente enunciate nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità e quindi discusse con i sindacati. Il caso esaminato in giudizio riguarda una società che all’apertura della procedura aveva indicato la presenza di esigenze di ristrutturazione di tutto il complesso aziendale, ma poi aveva limitato la scelta del personale da licenziare solo a poche sedi.