Corte di cassazione, ordinanza 17 maggio 2022 n. 15799
Irripetibili le somme corrisposte al pubblico impiegato in caso di sospensione del rapporto per la pendenza di un procedimento penale.
Il dipendente di un Ministero era stato cautelarmente sospeso dal servizio a causa della pendenza di un procedimento penale a suo carico, poi concluso con la sua condanna. Conseguentemente, il Ministero gli aveva chiesto la restituzione delle somme erogategli, per legge e poi previsto dal CCNL (50% dello stipendio oltre assegni familiari), durante gli anni di sospensione. In giudizio, la Corte dà torto al Ministero, rilevando che le somme erogate durante la sospensione cautelare hanno natura di assegno alimentare e non di retribuzione, mancando la controprestazione lavorativa e che, in ragione di ciò, restano irripetibili.