Corte di cassazione, ordinanza 18 febbraio 2022 n. 5413

18 Febbraio 2022

Ancora sulle conseguenze dell’annullamento del trasferimento d’azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di annullamento del trasferimento d’azienda con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro col cedente, il lavoratore ceduto aveva chiesto a questi la retribuzione successiva alla cessione illegittima. L’impresa aveva eccepito la detraibilità di quanto il lavoratore aveva percepito dal cessionario nel periodo tra la cessione e il suo annullamento, essendo in questo periodo il rapporto proseguito di fatto con quest’ultimo. La Corte, applicando i principi di cui alla sentenza delle sez. un. n. 2990 del 2018, afferma viceversa che il rapporto col cessionario è “altro” rispetto a quello che continua col cedente a seguito dell’annullamento della cessione, per cui quest’ultimo continua a dovere la retribuzione, dalla quale, a differenza del risarcimento del danno, non è possibile detrarre quanto il lavoratore ha percepito nel medesimo periodo dal cessionario.