Corte di cassazione, ordinanza 18 gennaio 2022 n. 1386

18 Gennaio 2022

Non basta offrire una diversa mansione dopo il licenziamento per ragioni oggettive al fine di assolvere l’onere di repêchage.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, il fallimento successivamente intervenuto della società datrice di lavoro aveva sostenuto la legittimità del licenziamento intimato dalla società in bonis, provando l’effettività della soppressione della mansione della ricorrente e affermando che la datrice di lavoro aveva assolto anche l’onere di repêchage, offrendo alla lavoratrice, 15 giorni dopo il licenziamento, la posizione di venditrice. La Corte, aderendo alle difese della lavoratrice, che aveva sostenuto l’illegittimità del licenziamento, chiedendo le retribuzioni dalla data dello stesso a quella del fallimento, ricorda che l’adempimento dell’onere di repêchage rappresenta un elemento costitutivo della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. e deve pertanto essere assolto prima di quest’ultimo. La Corte rileva infine che l’offerta tardiva del datore di lavoro di una mansione diversa è del resto significativa della possibilità di una diversa collocazione della lavoratrice prima e invece del licenziamento.