Corte di cassazione, ordinanza 18 maggio 2020 n. 9095
Condizioni per la restituzione delle retribuzioni trattenute durante la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente sottoposto a processo penale, quando questo si concluda con la prescrizione del reato.
Secondo i giudici dell’appello la restitutio in integrum di quanto trattenuto nel periodo di sospensione cautelare facoltativa sarebbe dovuta unicamente in caso di assoluzione con formula piena del dipendente sospeso. In caso di formula diversa, sarebbe onere del dipendente dimostrare al datore di lavoro la propria innocenza. La Cassazione ribadisce viceversa che per i pubblici dipendenti contrattualizzati vige la diversa regola per cui, nelle ipotesi considerate, il dipendente ha diritto alla restituzione se l’Amministrazione non gli infligga per i fatti alcuna sanzione disciplinare o ne infligga una che per qualità o entità non giustifichi interamente la trattenuta.
Sezione: rapporto di lavoro