Corte di cassazione, ordinanza 18 marzo 2021 n. 7678

18 Marzo 2021

Anche ai funzionari direttivi è dovuto lo straordinario se previsto dal CCNL o se le prestazioni superino il limite della ragionevolezza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Per il personale direttivo delle aziende, come per i dirigenti, la legge prevede l’inapplicabilità della disciplina limitativa dell’orario di lavoro. L’inapplicabilità era stata appunto eccepita da un’impresa nel giudizio promosso da un dipendente inquadrato nel massimo livello impiegatizio per ottenere il pagamento delle numerosissime ore di lavoro prestate oltre l’orario normale in tutto il corso del rapporto di lavoro. La Corte, confermando le valutazioni dei giudici di merito, dà ragione al dipendente, ribadendo la regola che in casi siffatti un compenso aggiuntivo è comunque dovuto, sia se previsto dal CCNL, sia nel caso in cui le prestazioni rese superino il limite della ragionevolezza in rapporto alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del dipendente.