Corte di cassazione, ordinanza 18 novembre 2021 n. 35364

18 Novembre 2021

Ancora sulla nozione di rischio elettivo negli infortuni sul lavoro in un caso controverso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel corso di un lavoro al pian terreno di un edificio abbandonato e in via di smaltimento, i due operai addetti si recarono al piano superiore e qui uno di essi, aperta una porta, precipitò nel vano vuoto di un ascensore. In giudizio, la Corte d’appello respinse la sua domanda di risarcimento svolta sia nei confronti del datore di lavoro appaltatore che del committente, valutando anomalo il comportamento dell’operaio, che si sarebbe esposto volontariamente a un rischio da ritenere elettivo. La Corte di legittimità cassa la sentenza, ricordando che il rischio elettivo si configura unicamente nel caso in cui il comportamento del lavoratore sia abnorme, imprevedibile e estraneo rispetto al procedimento lavorativo affidatogli e imputando al datore di lavoro di non aver espressamente vietato ai due operai di recarsi al piano di sopra e alla società committente di non aver preventivamente indicato i luoghi di possibile pericolo nel cantiere appaltato.