Corte di cassazione, ordinanza 19 aprile 2022 n. 12460
Non tutte le false dichiarazioni in sede di aggiornamento delle graduatorie scolastiche comportano la decadenza dalla graduatoria.
Una lavoratrice, inserita in una graduatoria permanente provinciale nel profilo di collaboratore scolastico ai fini dell’istaurazione di un rapporto di lavoro col MIUR, nel presentare domanda di aggiornamento biennale della graduatoria, aveva omesso di dichiarare la presenza di carichi pendenti ed era stata conseguentemente dichiarata decaduta dalla graduatoria. Il giudizio, la Corte, cassando la sentenza d’appello, afferma che, in materia, l’erroneità o l’insufficienza dichiarativa non sono sempre influenti sul piano del diritto sostanziale Sicché solo la falsità su dati decisivi per l’assunzione comporterà la decadenza.