Corte di cassazione, ordinanza 20 maggio 2021 n. 13787

20 Maggio 2021

In caso di trasferimento d’azienda illegittimo, la responsabilità per l’eventuale dequalificazione del lavoratore presso il cessionario ricade esclusivamente su quest’ultimo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La decisione consegue alla regola più volte affermata dalla Corte, secondo cui, a seguito della dichiarazione d’illegittimità del trasferimento d’azienda, s’istaurano in capo al lavoratore due rapporti di lavoro: uno che prosegue col cedente sin dalla cessione successivamente dichiarata illegittima; l’altro, di mero fatto, col cessionario fino a quando questi non trae le conseguenze dalla dichiarata illegittimità. Ne deriva, infatti, che tutto ciò che si verifica nel secondo rapporto di fatto riguarda unicamente le parti di questo e non coinvolge il cedente (che, invece, nel caso in esame il lavoratore aveva chiamato in corresponsabilità solidale col cessionario).