Corte di cassazione, ordinanza 21 aprile 2020 n. 7976
21 Aprile 2020
Dovuta l’indennità sostitutiva delle ferie residuate alla cessazione del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non si è attivato per offrire un adeguato tempo alla relativa fruizione.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La decisione riecheggia quanto affermato dalla sentenza della Corte di giustizia, con la sentenza 6 novembre 2018, in causa n. C-684/16, Planeck (ma vedi, poco prima, Cass. n. 2496/18), secondo cui l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, dovuta al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, è esclusa solo nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di essersi attivato per consentire al dipendente di fruire delle ferie maturate e questi abbia rifiutato di farlo in tutto il corso del rapporto.
Sezione: rapporto di lavoro