Corte di cassazione, ordinanza 21 giugno 2019 n. 16749

21 Giugno 2019

La divisa degli operatori ecologici costituisce dispositivo di protezione individuale e va pertanto fornita e mantenuta in stato idoneo dal datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

I giudici di merito avevano viceversa respinto la richiesta di danni di un operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti per inadempimento del datore all’obbligo di lavaggio e manutenzione della sua divisa, argomentando che quest’ultima non costituisce dispositivo di protezione individuale, in quanto non rientra tra i dispositivi appositamente creati per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate. La Corte esclude invece tale limitazione, qualificando come dispositivo di protezione individuale quello che costituisca comunque una barriera protettiva, sia pure parziale, di qualsiasi rischio alla salute o alla sicurezza del lavoratore.
Sezione: rapporto di lavoro