Corte di cassazione, ordinanza 21 marzo 2022 n. 9158

21 Marzo 2022

Tutela reintegratoria se l’impresa non prova l’impossibilità di repêchage del lavoratore divenuto invalido.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un giudizio in cui il lavoratore licenziato per sopravvenuta inidoneità alla mansione era stato reintegrato dai giudici di merito per la mancata deduzione e prova da parte del datore di lavoro dell’impossibilità di adibire il dipendente ad altra mansione compatibile, l’impresa aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra le altre censure, che il mancato assolvimento dell’onere di repêchage non costituisce “manifesta insussistenza del fatto”, la cui sola ricorrenza implica la reintegrazione. La Corte respinge anche questa censura. rilevando che l’assoluta mancanza della deduzione, prima ancora della prova, dell’impossibilità di repêchage rendeva del tutto evidente l’insussistenza del fatto che aveva dato luogo al licenziamento.