Corte di cassazione, ordinanza 23 febbraio 2022 n. 5973
23 Febbraio 2022
Il “condono” dell’imposta sul reddito agevola sia il sostituto datore di lavoro che il sostituito lavoratore.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Dopo aver trattenuto ai dipendenti, quale sostituto d’imposta per legge, la quota mensile IRPEF da loro dovuta, un datore di lavoro aveva aderito a un condono previsto dalla legge, versando unicamente il 10% delle imposte. Nel giudizio promosso da un dipendente per ottenere la restituzione della quota residua del 90%, il datore di lavoro aveva sostenuto che il condono riguardava solo il datore di lavoro. La Corte afferma viceversa che il condono dell’imposta riguarda anche il dipendente, al quale pertanto va restituita la parte di imposta a loro carico trattenuta e non versata (nella specie, il 90%).