Corte di cassazione, ordinanza 23 novembre 2017 n. 27940

23 Novembre 2017

Annullabile a norma dell’art. 2113 cod. civ. la transazione su diritti retributivi riconosciuti da una sentenza precedente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si trattava di una transazione su diritti retributivi conseguenti al riconoscimento giudiziale di una qualifica superiore, impugnata dal dipendente entro i sei mesi di cui all’art. 2113 cod. civ.. I giudici di merito avevano ritenuto inapplicabile quest’ultima norma, sostenendo che, per effetto della sentenza, era venuta meno quella posizione di debolezza contrattuale che ne costituisce il fondamento. La Corte contrasta tali conclusioni, rilevando che l’art. 2113 cod. civ. non consente valutazioni caso per caso circa la sua applicabilità in relazione alla persistenza della posizione di debolezza del dipendente e che comunque questa non viene meno per effetto di un giudizio favorevole al lavoratore, potendo scoraggiarne l’esecuzione.
Sezione: rapporto di lavoro privato