Corte di Cassazione, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287

24 Agosto 2022

Ancora sui limiti di legittimità del controllo sui lavoratori tramite agenzia investigativa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’ambito di un’indagine condotta da un’agenzia investigativa sulla dipendente di una banca, sospettata di abusare dei permessi ex l. 104/92 per l’assistenza di familiari disabili, era emerso che un altro dipendente della medesima banca si era in più occasioni allontanato dal proprio ufficio in orario lavorativo, per svolgere attività (fare la spesa e andare in palestra) estranee alla prestazione lavorativa. Sulla base di tali risultanze investigative, la banca aveva quindi disposto il licenziamento disciplinare del dipendente. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la Corte di legittimità, cassando l’opposta decisione dei giudici di merito, ribadisce anzitutto che, per costante interpretazione giurisprudenziale, l’attività di controllo sui lavoratori per mezzo di soggetti esterni è consentita solo allorché abbia a oggetto la commissione di atti illeciti e non sconfini nella vigilanza sull’attività lavorativa vera e propria, che l’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori riserva al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Detti limiti non sono stati rispettati nel caso di specie, dal momento che la verifica investigativa, pur originata nell’ambito di un controllo legittimo su un’altra dipendente, ha avuto a oggetto comportamenti che il ricorrente ha tenuto nel corso dell’orario di lavoro, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa dovuta, finendo così con l’incidere direttamente sull’adempimento di tale attività.