Corte di cassazione, ordinanza 24 novembre 2021 n. 36544
Privilegiato o chirografario il credito dell’avvocato, convenuto tra le parti in caso di recesso anticipato del cliente da un contratto triennale di prestazione professionale?
Un’impresa di assicurazioni aveva stipulato con un avvocato un contratto triennale di assistenza, convenendosi tra le parti che, in caso di recesso anticipato della società, sarebbero spettati al professionista i normali compensi previsti fino al termine dell’incarico. Risolto anticipatamente dopo un anno il contratto dall’intervenuta liquidazione coatta amministrativa della società, il legale aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale l’insinuazione al passivo del relativo credito con privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. In sede di legittimità, la Corte afferma la natura d’indennizzo – per la cessazione anticipata del rapporto – del credito azionato, parametrato ai compensi perduti, e nega pertanto allo stesso il privilegio, che l’art. 2755-bis limita a quello per le retribuzioni corrispettive di una prestazione effettiva e non alle indennità convenzionali su di queste parametrate.