Corte di cassazione, ordinanza 25 maggio 2022 n. 16929
Sul trattamento economico accessorio in caso delle varie assenze legate alla maternità nel settore pubblico.
Alcune dipendenti dell’agenzia delle dogane e dei monopoli avevano promosso un giudizio per ottenere il pagamento dei buoni pasto, dell’indennità di agenzia e di quella di produttività con riferimento ai periodi di assenza dal servizio per allattamento, congedo di maternità, interdizione anticipata dal lavoro e congedo parentale. La Corte, richiamando l’analisi, compiuta da una precedente sentenza, del quadro normativo e contrattuale collettivo nella materia, afferma il buon diritto delle lavoratrici, nelle occasioni indicate, all’intero trattamento retributivo, ivi comprese le indennità richieste. Per ciò che riguarda, viceversa, i buoni pasto, si tratta di istituti contrattuali di natura non retributiva ma assistenziale, l’erogazione dei quali ha come presupposto l’osservanza di un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, sicché non spettano durante le assenze legate alla maternità e paternità.