Corte di cassazione, ordinanza 25 settembre 2020 n. 20243

25 Settembre 2020

Diritto alla reintegrazione per il lavoratore disabile licenziato per aver fruito dei giorni di permesso mensile ex art. 33 L. n. 104/1992 in continuità con giorni di festività.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo il datore di lavoro, aver fruito di giorni di permesso per disabili in continuità con giornate di festività avrebbe significato eludere la finalità della provvidenza che sarebbe quella di cura e di assistenza (medica o familiare) del disabile. Viceversa, la Corte ricorda che la finalità dell’agevolazione è piuttosto quella di ristabilire l’equilibrio fisico e psicologico del lavoratore in situazione di disabilità, necessario per godere di un pieno inserimento nella famiglia e nella società. Va pertanto esclusa la configurazione di un abuso di diritto nella fruizione dei permessi da parte del lavoratore portatore di handicap grave per finalità diverse dalle esigenze di cura.