Corte di cassazione, ordinanza 27 gennaio 2022 n. 2414
La presenza di una ragione giustificativa del licenziamento non ne esclude la possibile natura discriminatoria.
Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, sostenendo che le sue assenze erano attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro e che inoltre il licenziamento era nullo perché ritorsivo nonché discriminatorio. La Corte d’appello aveva respinto il ricorso, avendo accertato che le malattie non erano state provocate dall’impresa. La Cassazione cassa la sentenza, ricordando, quanto alle due altre censure, che mentre il motivo ritorsivo del licenziamento lo rende nullo solo se è unico e determinante, quindi escluso dalla presenza di una ragione giustificatrice, quest’ultima può convivere con la possibile natura discriminatoria, il cui accertamento rende comunque nullo il licenziamento.