Corte di cassazione, ordinanza 29 dicembre 2021 n. 41894

29 Dicembre 2021

Anche il punteggio per il servizio militare svolto al di fuori del rapporto di lavoro è valutabile ai fini dell’accesso al ruolo insegnanti pubblici mediante graduatorie a esaurimento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Con precedente consolidato orientamento, la Corte aveva affermato che il punteggio per il servizio militare di leva obbligatorio e per il servizio civile equiparato è utile non solo nei concorsi per l’assunzione nei ruoli degli insegnanti della scuola pubblica, ma anche nell’ambito delle graduatorie a esaurimento utili per l’accesso al ruolo. Nel presente caso, in cui il ricorrente aveva fatto il militare prima di iniziare a insegnare, il Ministero della pubblica istruzione obiettava che il servizio militare sarebbe utile per la valutazione operata in sede di formazione delle graduatorie solo se svolto in pendenza del rapporto di lavoro. La Corte, richiamando il principio generale stabilito, in materia di valutazione dei servizi nella scuola pubblica, dall’art. 485, comma 7° D. Lgs. 297/1994 (“il periodo di servizio militare di leva… è valido a tutti gli effetti”), accoglie viceversa le domande dell’insegnante.