Corte di cassazione, ordinanza 29 gennaio 2018 n. 2139
Sull’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione in caso di estinzione del rapporto di lavoro prima del suo esercizio.
In un caso di licenziamento (antecedente alla legge Fornero) dichiarato illegittimo, la dipendente interessata aveva esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione nei termini, ma successivamente al sopraggiungere di una nuova causa di estinzione del rapporto (raggiungimento dei limiti di età) che aveva dato luogo a un nuovo definitivo licenziamento. La datrice di lavoro sosteneva pertanto che, venuta meno la possibilità di reintegrazione, si sarebbe estinto anche il diritto all’indennità sostitutiva della stessa. La Corte le dà torto, affermando che il diritto di scegliere l’indennità in luogo della reintegrazione nasce unitamente a quest’ultima per effetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento e, una volta entrato nel patrimonio del lavoratore, resta indifferente all’eventuale sopravvenuta impossibilità del concreto ripristino del rapporto.
Sezione: rapporto di lavoro