Corte di cassazione, ordinanza 29 ottobre 2021 n. 30478
Il lavoratore può essere licenziato dopo il superamento del periodo di comporto per malattia e al termine dell’aspettativa non retribuita successiva, anche se questa è stata richiesta per un periodo inferiore a quello previsto dal CCNL.
Il contenzioso verte sull’interpretazione del CCNL dei dipendenti postali che prevede che il dipendente malato possa richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di dodici mesi dopo il superamento del periodo di comporto per malattia, ma non esclude che il periodo richiesto possa essere inferiore. Al termine della complessiva assenza il lavoratore può essere licenziato. Il lavoratore agente in giudizio, avendo chiesto un periodo di aspettativa minore di dodici mesi, sosteneva, al rientro in servizio, che il recesso non avrebbe potuto essere possibile in caso di fruizione parziale, la Corte afferma viceversa che la norma contrattuale va interpretata nel senso di cui alla massima.