Corte di cassazione, ordinanza 29 ottobre 2021 n. 30900
Anche nelle procedure valutative – e non concorsuali – per l’attribuzione di un incarico la valutazione va motivata.
Presso una società di notevoli dimensioni, il contratto collettivo applicato prevede che per l’attribuzione di incarichi dirigenziali debba seguirsi una procedura valutativa, che presuppone il possesso di determinati requisiti oggettivi (ad es. laurea, una certa anzianità etc.) e requisiti soggettivi legati alla professionalità, valutati dal direttore generale. A un dipendente che lamentava in giudizio la mancata motivazione della scelta caduta su altri, la società aveva opposto la piena discrezionalità della valutazione, non trattandosi di procedura concorsuale. I giudici stabiliscono, viceversa, che anche in caso di procedure valutative la necessità della motivazione deriva dall’osservanza delle regole della correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, in quanto la mancata motivazione priva l’escluso dalla possibilità di contestare la valutazione; e perciò stesso è causa di un danno da perdita di chances, da liquidare equitativamente sulla base di un criterio probabilistico.