Corte di cassazione, ordinanza 3 agosto 2020 n. 16594

3 Agosto 2020

La mera tolleranza temporanea non significa acquiescenza del lavoratore a una dequalificazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui l’impresa sosteneva l’acquiescenza tacita di una lavoratrice all’intervenuta attribuzione di mansioni ritenute inferiori, evidenziata dal fatto che per un anno e mezzo ella non aveva sollevato obiezioni, la Corte ribadisce il principio che per aversi acquiescenza non è sufficiente una temporanea tolleranza, ma è necessario che il destinatario del provvedimento lesivo adotti un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnarlo.
Sezione: rapporto di lavoro