Corte di cassazione, ordinanza 3 giugno 2020 n. 10535

3 Giugno 2020

Nulla la clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce il principio in un caso in cui la risoluzione del patto di non concorrenza per i due anni successivi alla cessazione del rapporto era stato risolto unilateralmente dal datore nel corso del rapporto di lavoro, circostanza quest’ultima che è stata ritenuta non inficiare la regola, anche laddove la risoluzione venga espressa sotto forma di rinuncia al patto.
Sezione: rapporto di lavoro