Corte di cassazione, ordinanza 3 novembre 2021 n. 31349
Il datore di lavoro può mutare unilateralmente la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
Una dipendente a tempo pieno, con orario di lavoro spezzato, era stata a un certo punto assegnata, con le medesime mansioni, ad altro reparto interno con orario di lavoro continuato. La lavoratrice aveva chiesto giudizialmente il ripristino dell’orario precedente, invocando anche l’attuazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. La Corte respinge la domanda, ribadendo che il datore di lavoro ha il potere di mutare la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno, col limite che ciò non sia espressione di discriminazione o di vessazioni. La Corte esamina anche il motivo della pretesa violazione dei principi di buona fede e correttezza, escludendola in base ad un’accurata analisi della nozione dei due importati principi, dei limiti in cui la loro violazione può essere oggetto di censura in Cassazione e della corretta e motivata condotta in concreto tenuta in proposito dall’azienda.