Corte di cassazione, ordinanza 3 ottobre 2017 n. 23056

3 Ottobre 2017

La saltuarietà delle prestazioni convenuta in relazione alle necessità aziendali e alla disponibilità della lavoratrice non esclude la subordinazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, si trattava di una cameriera ai piani il cui rapporto di lavoro era stato ritenuto dai giudici di merito non subordinato per difetto di continuità delle prestazioni, rese in maniera saltuaria in relazione alla richieste del datore di lavoro. La Corte corregge tale assunto, ricordando appunto che la subordinazione non postula necessariamente una continuità giornaliera delle prestazioni lavorative, ben potendo le parti stabilire, anche implicitamente, una prestazione diversamente articolata, come previsto nel lavoro a chiamata o intermittente o anche di part time verticale.
Sezione: rapporto di lavoro