Corte di cassazione, ordinanza 5 aprile 2022 n. 11009
Legittimo il trattamento differenziato dei dirigenti scolastici reggenti rispetto ai dirigenti di ruolo.
Alcuni docenti della scuola pubblica, ai quali in una prima fase era stato affidato, mediante contratti annuali reiterati, la funzione superiore di capo dell’istituto scolastico, e che poi, con la creazione negli anni 2000 della dirigenza scolastica, avevano ricevuto l’incarico temporaneo di dirigente scolastico, sostenendo la nullità dei loro incarichi a termine successivi, avevano chiesto la parità di trattamento economico coi dirigenti di ruolo, ritenendo che la differenziazione dello stesso attuata a livello di contrattazione collettiva fosse in contrasto con l’art. 36 Cost. La Corte respinge le domande, spiegando che nel passaggio all’uno all’altro sistema (da quello degli incarichi annuali di capo dell’istituto a quello della dirigenza scolastica), era stato previsto un corso-concorso per le prime assunzioni, riservato agli ex incaricati annuali. Nel frattempo questi ultimi erano stati prorogati come dirigenti reggenti, fino alla copertura dei posti di ruolo dirigenziale. In questo quadro, la contrattazione collettiva aveva previsto un trattamento differenziato tra dirigenti di ruolo e dirigenti reggenti, che la Corte ritiene legittimo, per la specialità della disciplina legale, anche transitoria, dei dirigenti scolastici e per la correttezza comunque della differenziazione retributiva, legata alla diversa professionalità delle rispettive posizioni.