Corte di cassazione, ordinanza 5 ottobre 2020 n. 21315
Solo attingendo alle graduatorie degli iscritti alle liste di collocamento è possibile per le PP.AA. assumere direttamente personale delle qualifiche inferiori.
In giudizio, il ricorrente aveva sostenuto che, avendo lavorato di fatto alle dipendenze di un Ministero in mansioni modeste, aveva diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro in impiego pubblico, non ostandovi la regola del concorso, derogata dalla legge (art. 35 D. Lgs. n. 165/2001) per quanto riguarda le assunzioni per qualifiche di modesto contenuto professionale. La Corte contrasta l’assunto difensivo, ribadendo che tali assunzioni dirette devono pur sempre seguire una regola trasparente e imparziale nella scelta, dovendo attingere alle graduatorie ufficiali delle liste di collocamento, con riguardo agli iscritti alla prima classe di tali liste. La Corte, cassando sul punto la sentenza impugnata, ribadisce altresì che il rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della P.A., pur essendo nullo, genera nel dipendente il diritto alle retribuzioni per le prestazioni svolte.