Corte di cassazione, ordinanza 6 luglio 2021 n. 19143
6 Luglio 2021
Illegittimo il trasferimento del lavoratore se le ragioni che lo sostengono possano essere soddisfatte in altro modo equivalente.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La sentenza, pur ribadendo l’insindacabilità, nel merito, delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base del trasferimento, ricorda che, in osservanza delle regole di correttezza e buona fede, il datore di lavoro non può legittimamente ricorrere al trasferimento se esistono modi equivalenti per soddisfare le medesime ragioni.