Corte di cassazione, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6555

6 Marzo 2023

Nullità del licenziamento degli autoferrotranvieri e reintegrazione, se manca il Consiglio di disciplina.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nella complessa procedura prevista dall’All. A al R.d. n. 148/1931 (tuttora vigente) per la destituzione/licenziamento degli autoferrotranvieri è compresa una fase finale, in cui il dipendente ha facoltà di rivolgersi al Consiglio di disciplina contro la sanzione, prima che diventi definitiva. Il caso esaminato in giudizio riguarda la dipendente di una società ferroviaria, licenziata senza che fosse stato attivato il richiesto intervento del Consiglio, mai costituito. La Cassazione, nel confermare la pronuncia di accoglimento dei giudici d’appello, osserva che (i) la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato l’irrilevanza, ai fini del giudizio sull’illegittimità della sanzione disciplinare, del fatto che la mancata costituzione del Consiglio di Disciplina non sia addebitabile al datore di lavoro, bensì all’inerzia degli enti pubblici, che sono gli effettivi titolari del potere di nominarne i componenti; (ii) le disposizioni che disciplinano il procedimento disciplinare a carico dei ferrotranvieri hanno carattere inderogabile, essendo finalizzate a proteggere la parte debole del rapporto, e la loro violazione comporta un’ipotesi di nullità c.d. di protezione della sanzione disciplinare inflitta, la quale, rientrando tra “gli altri casi di nullità previsti dalla legge” che sono richiamati dal primo comma dell’art. 18, l. 300/70, determina l’applicazione del regime di tutela previsto da tale disposizione.