Corte di cassazione, ordinanza 7 febbraio 2022 n. 3824

7 Febbraio 2022

Sulla deduzione dell’aliunde perceptum o percipiendum dall’indennità risarcitoria da licenziamento annullato ex art. 18, 4° comma S.L.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio un cui era stato annullato un licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta (il caso è quello noto, ma egregiamente illustrato in sentenza, della pluralità di imprese costituenti unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, che operano la scelta del personale da licenziare nell’ambito di una sola delle pseudo-imprese autonome), era stato posto anche il tema della deduzione dall’indennità risarcitoria dell’aliunde perceptum e percipiendum. In proposito, oltre a ribadire che ambedue i dati continuano, anche dopo la legge Fornero, a costituire oggetto di eccezione, che pertanto è onere del datore di lavoro dedurre e provare, la Corte ha affermato che nel caso d’indennità risarcitoria, determinata nella misura delle retribuzioni perse, ma con il limite massimo di 12 mensilità, la deduzione del percepito e del percipiendo va effettuata rispetto all’intero valore delle retribuzioni perse e non direttamente sulle 12 mensilità, sicché queste vengono incise solo se e nella misura in cui la differenza tra retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello della reintegrazione e quanto percepito o percipiendo dal lavoratore nel medesimo periodo risulti superiore a dodici mensilità.