Corte di cassazione, ordinanza 7 gennaio 2015 n. 24 (sono due massime della stessa sentenza e un unitario commento).

7 Gennaio 2015

Abstract
Il ritardo del lavoratore nel chiedere in giudizio la conversione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine non implica la risoluzione consensuale del medesimo contratto.
Sull’indennità forfettaria prevista in caso di conversione giudiziale del contratto di lavoro a termine è dovuto il cumulo di rivalutazione e interessi, ma unicamente a decorrere dalla sentenza di conversione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima massima è assolutamente consolidata nel senso della irrilevanza, sul piano considerato, dell’inerzia temporanea del lavoratore nell’impugnare il termine apposto al suo contratto di lavoro. La seconda massima è invece abbastanza nuova, in quanto si riferisce all’indennità omnicomprensiva recentemente prevista dall’art. 32, commi 5-7 della legge n. 183 del 2010 nel caso di conversione del contratto a termine, in luogo del risarcimento dei danni integrale.
Sezione: rapporto di lavoro