Corte di cassazione, ordinanza 8 novembre 2017 n. 26469
Il dirigente pubblico rimosso dall’incarico triennale in applicazione di una legge successivamente dichiarata incostituzionale va reintegrato nell’incarico per il tempo residuo di durata. Ha altresì diritto al risarcimento dei danni successivi alla sentenza di incostituzionalità.
Un dirigente statale di seconda fascia con incarico triennale di dirigenza generale aveva impugnato la revoca anticipata dell’incarico in applicazione di una legge sullo spoil system, in corso di giudizio poi dichiarata incostituziona-le. La Corte ribadisce il proprio costante orientamento in materia: in situazioni siffatte il dirigente ha diritto a riprendere lo svolgimento dell’incarico per una durata corrispondente a quella omessa, in ragione della efficacia della sentenza di incostituzionalità anche nei riguardi dei rapporti giuridici pregressi non an-cora “esauriti” (ad es. per effetto di giudicato, di decadenza o prescrizione etc.). Quanto ai danni conseguenti alla revoca, sono invece risarcibili unica-mente quelli successivi alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità, non essendo configurabile retroattivamente la “colpa” che deve sorreggere l’illecito produttivo del danno da risarcire.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico