Corte di cassazione, ordinanza 9 aprile 2018 n. 8694
Inammissibile l’azione generale di arricchimento per il dipendente che al di fuori dal rapporto di lavoro crea un software utilizzato dal datore di lavoro.
Ribadendo che l’azione generale di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria per essere esercitabile solo quando manchi un titolo specifico a sostegno di un diritto di credito, la Corte ricorda che il programma per elaboratore rientra tra le opere letterarie e pertanto spetta al sua creatore il diritto esclusivo anche di utilizzazione economica, salvo che l’opera sia stata creata nell’esercizio delle mansioni lavorative. Ne consegue che al di fuori di quest’ultima ipotesi, l’autore può agire per il risarcimento danni nei confronti dell’utilizzatore abusivo dell’opera, il che esclude la possibilità di esperire l’azione generale di arricchimento.
Sezione: rapporto di lavoro