Corte di cassazione, ordinanza del 26 novembre 2018 n. 30564
I precedenti disciplinari non contestati sono utili per l’apprezzamento della proporzionalità della sanzione.
L’uso in giurisprudenza della distinzione tra elementi costitutivi del fatto disciplinarmente rilevante e elementi di contorno si presta, per la sua indeterminatezza, a sconfinamenti che producono la progressiva svalutazione dell’onere di contestazione specifica dei precedenti in sede di procedimento disciplinare. Ne costituisce un esempio evidente il caso qui esaminato, in cui il licenziamento per giusta causa di un operaio metallizzatore, motivato dall’erronea utilizzazione di una vernice, appare irresistibilmente condizionato dal richiamo, nella sola lettera di licenziamento e non nella contestazione disciplinare, di ben 8 precedenti disciplinari (pur raggruppati in due sole sanzioni).
Sezione: rapporto di lavoro