Corte di cassazione, ordinanza interlocutoria 14 dicembre 2021 n. 40004

14 Dicembre 2021

Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ. per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo 1 della Corte EDU.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, la dipendente di un Comune sosteneva l’irripetibilità delle retribuzioni indebitamente ricevute per tre anni in forza di un contratto integrativo poi annullato, mentre il Comune opponeva l’applicabilità dell’art. 2033 cod. civ. I giudici rimettono alla Corte costituzionale la questione d’incostituzionalità dell’art. 2033 c.c., nella parte in cui non consente di valutare, al fine di stabilirne la proporzionalità in relazione ai contrapposti interessi delle parti (art. 1, protocollo 1 della Corte EDU), l’esistenza dell’affidamento legittimo del pubblico dipendente percipiente la retribuzione indebita in presenza di molteplici situazioni di fatto, quali il pagamento effettuato spontaneamente dalla P.A. e per errore della stessa, l’apparenza della legittimità del titolo di pagamento, la durata dei versamenti, l’assenza della riserva di restituzione, la buona fede del ricevente; il tutto associato alla valutazione della condizione economica del dipendente al momento della condanna al rimborso.