Corte di cassazione penale, sentenza 1° giugno 2016 n. 23171
Nei lavori edili, il committente è penalmente responsabile in caso di decesso in cantiere di un dipendente dell’appaltatore, se omette di verificare l’idoneità tecnico-professionale di quest’ultimo, anche intervenendo in corso d’opera per intimargli l’adempimento delle misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’estensione della responsabilità penale anche al committente (salvo e nei limiti in cui egli incarichi un responsabile dei lavori) viene dalla Corte ribadita, alla luce della disciplina di cui al D. Lgs. n. 494/1996, in un caso in cui un dipendente dell’appaltatore era deceduto cadendo dal secondo piano di un edificio in costruzione, in una posizione priva di parapetti o altre misure di difesa dal rischio di caduta. La Cassazione precisa altresì che, in corso di esecuzione dell’appalto, la responsabilità per l’omesso controllo circa l’adempimento degli obblighi dell’appaltatore è peraltro limitata alle violazioni facilmente percepibili da parte del committente. – Sezione: rapporto di lavoro