Corte di cassazione penale, sentenza 1° luglio 20211 n. 24915
In materia di sicurezza, il coordinatore dell’esecuzione dei lavori non è tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.
Per l’infortunio mortale di un operaio/imprenditore edile, occorso mentre questi stava compiendo un’operazione non prevista e non autorizzata dal progetto e dal Comune, era stato condannato dai giudici di merito il coordinatore dell’esecuzione dei lavori per non aver monitorato l’evoluzione dei lavori e le modalità tecniche adottate. La Corte cassa la sentenza, affermando che il coordinatore dell’esecuzione dei lavori, oltre a intervenire sui piani di sicurezza, ha una funzione di alta vigilanza con riguardo alla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale e non anche di puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, compito spettante ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto).