Corte di cassazione penale, sentenza 10 agosto 2015 n. 34701
Il committente di lavori è garante delle condizioni di sicurezza dei luoghi in cui essi vengono svolti anche nei confronti dei collaboratori autonomi.
Nel caso esaminato, un lavoratore autonomo, incaricato di alcune operazioni di manutenzione della copertura di un capannone, era deceduto cadendo dal tetto che aveva ceduto sotto il peso suo e dei materiali che stava usando. In giudizio, il committente dei lavori si era difeso dall’accusa di omicidio colposo affermando, tra l’altro, che si trattava di un lavoratore autonomo, sull’opera del quale egli non si era in alcun modo intromesso. La Corte ribadisce invece che, anche in caso di lavoro svolto da terzi in autonomia, il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo (come a qualsiasi terzo occasionalmente presente), se non garantisce le condizioni di sicurezza dell’ambiente ove l’opera viene prestata, informando altresì il prestatore dei rischi specifici ivi esistenti. – Sezione: rapporto di lavoro