Corte di cassazione penale, sentenza 16 febbraio 2022 n. 5415

16 Febbraio 2022

La presenza di un caposquadra non esonera il datore di lavoro per la responsabilità per l’infortunio occorso per assenza di misure di sicurezza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso d’infortunio per difetto di manutenzione della macchina sulla quale era addetto l’infortunato e sulla mancata adeguata formazione di questo, il datore di lavoro si era difeso deducendo che all’infortunio era presente il caposquadra con compiti che pertanto riguardavano anche la sicurezza dei lavori. La Corte viceversa afferma che, in assenza di una specifica delega di responsabilità per alcune operazioni a un esperto di sicurezza, il datore di lavoro è e rimane l’unico responsabile della sicurezza in azienda anche per quanto riguarda il controllo di qualità delle attrezzature usate, lo stato di manutenzione delle stesse, la presenza del libretto di istruzioni della macchina e l’eventuale abilitazione e l’adeguata preparazione del lavoratore addetto, mentre il capo squadra è semmai responsabile per eventuali prescrizioni e la vigilanza nella fase esecutiva dei lavori.