Corte di cassazione penale, sentenza 16 febbraio 2022 n. 5417
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio anche se omette di predisporre cautele per evitare il comportamento imprudente dell’infortunato.
In un giudizio penale a carico del datore di lavoro per lesioni gravissime a un dipendente caduto da una scala mentre cercava di rimuovere alcuni cavi che impedivano le ulteriori lavorazioni in quota, la Corte d’appello aveva assolto l’imputato, ritenendo, per l’evento, la responsabilità esclusiva del dipendente che, non richiesto, aveva utilizzato una normale scala, presente in azienda, mentre l’impresa aveva noleggiato per gli interventi in quota un carro ponte dotato di un braccio elevatore. La Corte di cassazione cassa la sentenza (su ricorso della parte civile ai soli effetti civili), ricordando anzitutto la propria giurisprudenza quanto ai limiti rigorosi in cui è ravvisabile la responsabilità esclusiva del dipendente nella causazione dell’infortunio da lui subìto. Quindi, la Corte rileva che l’appalto col carroponte implicava che le operazioni di manutenzione in quota commesse fossero svolte dall’appaltatore. Orbene, poiché nel piano operativo di sicurezza non erano precisate le modalità di svolgimento delle operazioni in quota volte a liberare l’ambiente di pesanti ostacoli che impedivano l’intervento di manutenzione, la Corte fonda la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nel fatto che nel piano di sicurezza questi non aveva predisposto le opportune cautele per il rischio che le operazioni preliminari venissero svolte dai propri dipendenti.