Corte di cassazione penale, sentenza 2 marzo 2015 n. 9158

2 Marzo 2015

Anche il coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili e temporanei nominato dal committente è responsabile, solidalmente con l’appaltatore, degli infortuni occorsi ai dipendenti di quest’ultimo per inosservanza degli obblighi di sicurezza in cantiere.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dipendente di un’impresa appaltatrice di lavori all’interno di un cantiere edile era deceduto cadendo dall’impalcatura di un edificio in costruzione, che presentava diversi varchi in fase di smontaggio di un elevatore e era priva di parapetti. I giudici hanno esteso la responsabilità per omicidio colposo anche al coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominato dal committente, per avere omesso di intervenire per rilevare la situazione di pericolo per la sicurezza dei lavoratori creatasi nell’esecuzione dell’appalto.
Sezione: Rapporto di lavoro