Corte di cassazione penale, sentenza 24 marzo 2015 n. 12228

24 Marzo 2015

Anche il committente e il subappartante di lavori risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente del subappaltatore in caso di violazione degli obblighi imposti in materia di sicurezza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato si trattava dell’infortunio mortale di un dipendente dell’impresa subappaltatrice incaricata di lavori sul tetto di un edificio. Il decesso del lavoratore era avvenuto a seguito della sua caduta dal tetto, sul quale non era stata istallata una testata in acciaio a cui ancorare le cinture di sicurezza dei lavoratori. La Corte di cassazione ha ribadito al riguardo l’obbligo del committente (e del subappaltante) di promuovere in cantiere la cooperazione e il coordinamento nella predisposizione delle misure di sicurezza per i lavoratori (come quella omessa nel caso di specie), fatta eccezione unicamente per quelle precauzioni che richiedono una competenza specifica propria della sola impresa appaltatrice e non anche del committente.
Sezione: sicurezza sul lavoro.