Corte di cassazione penale, sentenza 24 marzo 2015 n. 12228
Anche il committente e il subappartante di lavori risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente del subappaltatore in caso di violazione degli obblighi imposti in materia di sicurezza.
Nel caso esaminato si trattava dell’infortunio mortale di un dipendente dell’impresa subappaltatrice incaricata di lavori sul tetto di un edificio. Il decesso del lavoratore era avvenuto a seguito della sua caduta dal tetto, sul quale non era stata istallata una testata in acciaio a cui ancorare le cinture di sicurezza dei lavoratori. La Corte di cassazione ha ribadito al riguardo l’obbligo del committente (e del subappaltante) di promuovere in cantiere la cooperazione e il coordinamento nella predisposizione delle misure di sicurezza per i lavoratori (come quella omessa nel caso di specie), fatta eccezione unicamente per quelle precauzioni che richiedono una competenza specifica propria della sola impresa appaltatrice e non anche del committente.
Sezione: sicurezza sul lavoro.