Corte di cassazione penale, sentenza 26 novembre 2015 n. 46979
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso a un suo dipendente a causa dell’omessa adozione di misure protettive suggerite dalla tecnica e dall’esperienza.
Nel caso esaminato, si trattava del decesso di un operaio caduto mentre si trovava a operare in piedi e con le braccia sollevate su di una trave situata all’altezza di circa un metro e mezzo dal suolo e della larghezza di soli 30 centimetri. La difesa del datore di lavoro puntava sul fatto che specifiche norme antinfortunistiche mirate a tale situazione lavorativa esistevano solo per lavori da eseguire ad altezze più elevate. La Corte ribadisce, viceversa, che anche in assenza di norme antinfortunistiche specifiche, l’esperienza e la tecnica avrebbero nel caso imposto la protezione del lavoratore dal pericolo di caduta, attraverso ad es. l’imposizione di un casco e di scarpe antiscivolo e l’adozione di una base d’appoggio idonea allo scopo. – Sezione: rapporto di lavoro